. Bollettino. R. Comitato talassografico italiano; Oceanography; Oceanography; Oceanography. 23. al calcolo dell' ammontare della rimunerazione che deve servire di base al contratto d'assicurazione e al computo delle indennità per infortunio, la rimunerazione stessa sarà determinata in base a ta- belle di salari medi o convenzionali, da stabilirsi dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro per l'agricoltura, secondo le nonne che saranno fissate dal regolamento. Art. 14. â Le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, secondo gli articoli precedenti, d
. Bollettino. R. Comitato talassografico italiano; Oceanography; Oceanography; Oceanography. 23. al calcolo dell' ammontare della rimunerazione che deve servire di base al contratto d'assicurazione e al computo delle indennità per infortunio, la rimunerazione stessa sarà determinata in base a ta- belle di salari medi o convenzionali, da stabilirsi dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro per l'agricoltura, secondo le nonne che saranno fissate dal regolamento. Art. 14. â Le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, secondo gli articoli precedenti, debbono essere assicurate presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, fatta eccezione per i casi seguenti: 1. Che esiste, oppure sia in seguito costituito un sindacato obbligatorio di assicurazione mutua ai sensi e per gli effetti del- l'art. 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51. 2. Che si tratti di imprese soggette, per una parte dei propri dipendenti all'obbligo dell'assicurazione secondo l'art. I, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, nel qual caso le per- sone, per le quali viene stabilito con la presente legge l'obbligo dell'assicurazione, possono essere assicurate presso lo stesso Istituto al quale sono assicurati gli altri dipendenti. Sono nulli i contratti stipulati presso un ente diverso della Cassa Nazionale o di un sindacato obbligatorio; in tutti i casi nei quali, ai termini del presente articolo, l'assicurazione doveva essere sti- pulata presso la Cassa Nazionale o un sindacato obbligatorio. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori contraenti, dalle persone assicurate e dalla Cassa Nazionale o dal' Sindacato obbligatorio esercitante nel territorio, i quali potranno provocare i relativi procedimenti penali. Art. 15. â E data facoltà al ministro per il lavoro e la pre- videnza sociale di emanare, di concerto con il ministro per l'agri- coltura, uno speciale regolament
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